L'offerta della piazza finanziaria elvetica è tradizionalmente bipartita tra una prospettiva statica, volta alla mera detenzione della ricchezza, ed una dinamica, orientata alla crescita e connotata da spiccati profili gestori. Quest'ultima può essere riassunta unitariamente nell'espressione wealth management, che pure si realizza in una molteplicità di forme giuridiche ed economiche.

In questo contributo, si accennerà dunque ad alcuni profili di diritto elvetico caratteristici delle attività di gestione patrimoniale.

I contratti bancari in generale e la centralità del mandato

Da un punto di vista generale, bisogna notare che la struttura fondamentale del diritto elvetico dei contratti bancari rinviene la propria fonte nel Codice delle Obbligazioni svizzero (CO) ed in particolare nelle norme relative ai contratti tipici di mandato (art. 394 CO) e di deposito (art. 472 CO).

La dottrina elvetica generalmente interpreta il rapporto di conto bancario come un insieme di negozi giuridici distinti, mediante i quali banca e cliente assumono posizioni giuridiche differenziate. In particolare, le principali figure contrattuali atipiche che vengono in rilievo nell'ambito di una normale relazione bancaria in Svizzera sono essenzialmente il contratto di conto corrente, il contratto di giro bancario e il contratto di deposito bancario. Le ultime due incorporano, in particolare, elementi propri del contratto di mandato.

Pertanto, nel quadro dei rapporti bancari rivestono importanza capitale le obbligazioni incombenti sul mandatario, tra le quali primeggia quella della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO). Dall'obbligo di fedeltà deriva peraltro anche il c.d. "segreto bancario", ossia l'obbligo della banca a non divulgare a terzi, salvo che in particolari circostanze, dati e informazioni relative ai propri clienti. Nonostante il sostanziale ridimensionamento della portata di tale obbligo avvenuto negli ultimi anni, specie in ambito internazionale, esso è tutelato anche da una norma speciale inclusa nella Legge federale sulle banche e le casse di risparmio (LBCR), che ne sanziona penalmente la violazione (art. 47 LBCR). Ulteriore importante obbligazione del mandatario è, poi, quella di rendiconto (art. 400 CO), generalmente adempiuta mediante la trasmissione periodica al cliente di estratti conto e di deposito.

Il deposito titoli e la consulenza in investimenti

La prospettiva della gestione patrimoniale risulta connessa alla detenzione di un c.d. portafoglio gestito presso una banca. Tale fattispecie risulta imperniata su un ristretto novero di figure giuridiche.

Anzitutto, il rapporto tra il cliente e la banca è retto da un contratto misto di deposito regolare aperto e di mandato. Nel quadro del contratto di deposito, la banca provvede generalmente alla gestione ordinaria del portafoglio, mirante alla conservazione economica degli asset, attraverso, ad esempio, l'incasso dei proventi dei titoli e la sorveglianza sulle operazioni di borsa.

Quanto agli atti di gestione straordinaria – p. es., la conversione di titoli o l'esercizio di diritti d'opzione -, essi sono invece assunti dalla banca in presenza di istruzioni da parte del cliente. Ciò discende dal fatto che – trattandosi di una fattispecie di deposito regolare – il cliente rimane proprietario dei valori depositati, e pertanto a lui spettano i relativi poteri di disposizione (cfr. art. 471 CO). Tali atti di gestione dovranno dunque essere oggetto di separati contratti di commissione tra banca e cliente.

Rispetto alla figura basica del deposito titoli, una fattispecie connotata da più spiccati profili gestoriè invece costituita dal contratto di consulenza in materia d'investimenti. Tale figura contrattuale atipica prevede che sia il cliente a gestire personalmente il proprio portafoglio, avvalendosi tuttavia della consulenza offertagli dalla banca su questioni specifiche, quali l'investimento in singoli prodotti o l'esecuzione di particolari operazioni. Anche tale contratto si configura, essenzialmente, come un mandato e pertanto la banca sarà tenuta ad adempiere anche alle varie obbligazioni tipiche del mandatario.

Il mandato di gestione patrimoniale

L'approccio dinamico si realizza pienamente, infine, mediante il mandato di gestione patrimoniale: in forza di tale contratto la banca o un soggetto terzo si obbligano a gestire, in tutto o in parte, il patrimonio del cliente, il quale dunque non interviene direttamente nella gestione.

Come già menzionato, dalla disciplina generale del mandato discende anche l'obbligazione della banca di darne esecuzione con diligenza e fedeltà. In particolare, la diligenza si estrinseca anche nel realizzare un'adeguata ripartizione dei rischi, mediante la diversificazione degli investimenti. Il criterio della fedeltà, invece, si sostanzia in particolare nell'obbligo di informare il cliente sui rischi, le perdite nonché sugli eventuali conflitti d'interesse connessi al mandato.

Quanto alla selezione degli investimenti e all'esecuzione concreta dell'attività di gestione, benché ogni banca stabilisca proprie regole interne a tal fine, essa – per rispettare il requisito della diligenza – dovrà in ogni caso avvenire avendo riguardo ai criteri di appropriatezza e adeguatezza come stabiliti, in ultimo, dalla recente Legge sui servizi finanziari (LSerFi, RS 950.1). Al riguardo, va notato che alla banca spetta anche un ampio dovere di informazione rispetto ai rischi degli investimenti prospettati, ai costi e alle condizioni economiche alle quali avverrà la gestione.

La remunerazione della banca è solitamente calcolata in proporzione al valore del portafogli investito. Ciò determina una sostanziale coincidenza dell'interesse della banca e del cliente all'incremento del patrimonio investito. In ultimo, va notato che l'attività di gestione patrimoniale svolta dalle banche è regolata anche dalle regole di autodisciplina emanate dall'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), recentemente aggiornate, allo scopo di promuovere la reputazione delle attività di gestione patrimoniale svizzere nonché il loro elevato livello qualitativo1.

I gestori patrimoniali indipendenti

Il mandato di gestione patrimoniale, anziché alla stessa banca depositaria, può essere conferito a un terzo soggetto. In tal caso, in aggiunta al contratto di deposito e conto corrente con la banca, il cliente concluderà un separato contratto di mandato con il gestore patrimoniale indipendente (o GPI). Allo scopo di consentire al gestore lo svolgimento delle operazioni finanziarie, il cliente dovrà inoltre conferirgli una procura di gestione sui propri conti. In generale, le obbligazioni incombenti sul GPI non si discostano da quelle alle quali è tenuta la banca, nel caso di gestione diretta da parte di quest'ultima. Ciò sulla base non solo delle ordinarie regole civilistiche sul mandato, quanto anche in virtù degli obblighi oggi disposti dalla LSerFi e dalla Legge sugli Istituti Finanziari (LIsFi, RS 954.1) nonché in base alle regole di autodisciplina stabilite dal codice deontologico dell'Associazione Svizzera dei Gestori di Patrimoni (ASG)2 . Tra l'altro, il Codice ASG stabilisce che il mandato sia eseguito in piena indipendenza e nella prospettiva della sua best execution, consigliando al cliente le banche e i commercianti di valori mobiliari più adeguati.

Quanto alla figura del gestore, sino all'entrata in vigore della LIsFi essa era disciplinata da disposizioni di

livello cantonale. Oggi, invece, ai gestori è richiesto – per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività – l'adempimento di stringenti condizioni uniformate a livello federale. A tali fini, il GPI deve dunque rispettare una cospicua serie di requisiti organizzativi (variabili a seconda della dimensione dell'attività, in termini di impiegati o di cifra d'affari) ed economici (in termini di capitale minimo, fondi propri e garanzie). Inoltre, ai fini antiriciclaggio il GPI deve affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD), alla cui sorveglianza sarà sottoposto.

In conclusione, l'articolato quadro normativo messo a punto dal legislatore federale e dalle stesse organizzazioni professionali, e precisatosi specialmente negli ultimi anni, garantisce un elevato standard qualitativo per la prestazione di servizi di wealth management, contribuendo indubbiamente al rilancio della nostra piazza finanziaria sia tra la clientela domestica che tra quella internazionale.

Footnotes

1 ASB, Direttive concernenti il mandato di gestione patrimoniale. L'ultima versione di tali direttive, pubblicata nel novembre 2020, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2022.

2 Codice deontologico svizzero per l'esercizio della gestione indipendente di patrimoni, approvato dall'ASG. L'ultima versione è entrata in vigore il 1° agosto 2017.

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