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16 January 2024

Caso DABUS: la Corte Suprema del Regno Unito respinge il ricorso del Dott. Thaler, confermando che un sistema di intelligenza artificiale non può essere nominato inventore ai sensi dell'UK Patents Act 1977

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Trevisan & Cuonzo

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Trevisan & Cuonzo
La decisione (disponibile qui) è l'ultima di una serie di pronunce scaturite da due domande di brevetto depositate presso l'Ufficio Brevetti del Regno...
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La decisione (disponibile qui) è l'ultima di una serie di pronunce scaturite da due domande di brevetto depositate presso l'Ufficio Brevetti del Regno Unito (UKIPO) dal Dott. Stephen Thaler, nelle quali veniva designato come unico inventore il sistema di intelligenza artificiale “DABUS”, di proprietà dello stesso Dott. Stephen Thaler.

Le due domande erano state inizialmente respinte dall'UKIPO nel 2019 (decisione disponibile qui), sostenendo che il Dott. Thaler non avesse rispettato l'Art. 13, comma 2, dell'UK Patents Act 1977 (il quale richiede al titolare della domanda di brevetto di indicare (a) la persona che ritiene essere l'inventore; nonché (b) i fatti costitutivi da cui deriverebbe il suo diritto alla concessione del brevetto).

La decisione dell'UKIPO era poi stata confermata dalla High Court of England and Wales (Marcus Smith J – disponibile qui) e dalla Corte d'Appello (Richard Arnold LJ ed Elisabeth Laing LJ, con il parere contrario di Colin Birss LJ – disponibile qui).

Nel rigettare il ricorso presentato dal Dott. Thaler, la Corte Suprema del Regno Unito ha quindi confermato le decisioni dei tribunali inferiori, concludendo che – ai sensi dell'UK Patents Act 1977 – soltanto una “persona fisica” può essere designata come inventore (cfr. §§ 54-73).

Segnatamente, anche a prescindere dal predetto e già insormontabile ostacolo, la Corte ha anche ribadito che non esiste alcun principio che consenta al Dott. Thaler di derivare da DABUS alcun diritto sulle domande di brevetto depositate. Nel farlo, i giudici hanno respinto anche la richiesta del Dott. Thaler di applicare l'istituto inglese dell'accessione, che secondo la Corte opererebbe soltanto in relazione a beni materiali (cfr. §§ 74-90).

Questa decisione, il cui contenuto era ampiamente previsto, non fa che confermare l'approccio sostanzialmente adottato in tutte le principali giurisdizioni in cui il Dott. Thaler ha condotto simili esperimenti (ivi incluse le decisioni adottate dall'USPTO e dall'EPO, con l'eccezione del Sud Africa che ha invece accettato le domande di brevetto depositate dal Dott. Thaler).

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