Le conseguenze di hard Brexit sui divorzi internazionali 

Il 26 giugno 2018 è diventato legge nel Regno Unito il recesso di tale Paese dall' Unione Europea da parte del Regno Unito. Allo stato attuale, il Regno Unito lascerà l'UE il 31 ottobre 2019 senza alcun accordo con l' UE. Avverà quindi un “No-deal Brexit” or “Hard Brexit” che dir si voglia.

Più di un anno fa, il Comitato dell'Unione Europea della Camera dei Lord ha dichiarato di non essere convinto che il governo avesse un piano “coerente e attuabile per affrontare i problemi significativi che sorgeranno nel sistema giuridico del diritto di famiglia del Regno Unito dopo la Brexit, se gli accordi alternativi non sono messi in atto”

Non c'è ancora alcuna chiarezza in merito all'effetto che il recesso dall' UE avrà sul divorzi tra cittadini Europei che vivono nel Regno Unito e non è in cima all'agenda legislativa del governo.

La libertà di circolazione offerta dall'adesione all'UE significa che circa 3,8 milioni di cittadini dell'UE vivono nel Regno Unito e circa 1,3 milioni di cittadini britannici vivono nell'UE. Fino al 31 Ottobre 2019 le questioni di giurisdizione relative a questioni di controversie di diritto di famiglia tra cittadini UE che vivono nel Regno Unito o tra cittadini UE e cittadini britannici sono regolate da una serie di regolamenti del Consiglio dell' UE.

Divorzi

Ad esempio, se una coppia di cittadini di uno Stato membro dell'UE vive in un altro Stato membro dell'UE, la questione della jurisidizione in cui la coppia divorzia è disciplinata dal regolamento 2201/2003 del Consiglio dell'UE, noto come “Bruxelles II-bis“.  A norma di tale regolamento, la regola (cosiddetta della “lite pendente”) è che la corte che viene per prima adita da uno dei coniugi ha giurisdizione sul procedimento. Tale meccanismo funziona in virtù della reciprocità tra Stati membri della UE.

Quali sono dunque gli scenari possibli nel caso di una No-deal Brexit?

L' effetto recesso è che il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell' UE e quindi i regolamenti del Consiglio dell' UE cesseranno di avere forza di legge nel Regno Unito.

Il 13 settembre 2018 il governo britannico ha pubblicato un parere tecnico definendo cosa potrebbe accadere in caso di una No-deal Brexit.

Esistono tre alternative, la prima delle quali è che i regolamenti UE sarebbero replicati e adottati come leggi interne del Regno Unito. Inoltre verrebbe unilateralmente offerta reciprocità da parte dell'UE. In conseguenza di ciò Brussells IIA continuerebbe ad avere effetto.

La seconda soluzione possibile è i regolamenti UE sarebbero replicati e adottati come leggi interne del Regno Unito ma senza reciprocità da parte dell'UE, il che significa che le corti inglesi dovrebbero riconoscere la giurisdizione di un tribunale dei uno Stato membro dell'UE , ma nella situazione opposta i tribunali di uno Stato membro dell' UE non riconoscerebbero necessariamente la giurisdizione della corte inglese.

La terza alternativa è che i regolamenti UE non verrebbero replicati e quindi cesserebbe di avere effetto la regola della lite pendente. Il che significa che si tornerebbe alle norme pre-UE sul “forum conveniens” che esistono con tutti gli altri paesi terzi. Quest'ultima opzione sembra essere l'opzione più probabile in caso di un No-deal Brexit.

Conseguenze

È probabile che in caso di un no-Deal Brexit i divorzi che interessano due o più giurisdizioni europee comporteranno lunghe e costose controversie in materia di giurisdizione nonchè alla duplicazione di procedimenti e al potenziale conflitto tra giudicati.

Casi pendenti

Il governo britannico ha proposto che in caso di No-deal Brexit i casi pendenti procedano secondo le norme attuali, ma non vi è alcuna garanzia che i tribunali degli Stati membri dell'UE seguano lo stesso principio, né che essi riconoscano eventuali sentenze derivanti da questi casi.

Esecuzione degli obblighi di mantenimento

Il regolamento UE sugli obblighi di alimenti (regolamento 4/2009) disciplina la giurisdizione tra tribunal degli Stati membri dell'UE in merito a decisioni sull obblighi di mantenimento tra coniugi divorziati ed assegni di divorzio, prevedendo anche il riconoscimento di decisioni prese da giudici stranieri. A norma del regolamento i divorziandi possono anche, in alcune circostanze, concordare in anticipo quali giudici abbiano giurisdizione in materia di future controversie sugli obblighi finanziari dervianti da un eventuale divorzio.

In caso di No-deal Brexit, il governo britannico propone che questo regolamento venga abrogato. Il Regno Unito dovrebbe poi ratificare la Convenzione dell'Aia del 2007 sugli obblighi di mantenimento. Infatti attualmente il Regno Unito ha aderito al tale Convenzione attraverso la propria appartenenza all' UE che aderì alla Convenzione “in blocco”.

Conseguenze

In caso di No-deal Brexit, fin quando il Regno Unito non ratificherà indipendentemente la Convenzione dell'Aia del 2007 sugli obblighi di mantenimneto non ci sarà riconoscimento tranfrontaliero di decisioni in tale materia.

Sottrazione di  minori

Bruxelles II-bis disciplina la giurisdizione in materia di responsabilità dei genitori verso i figli minorenni, protezione dei minori e sottrazione di minori all' interno dell'UE. Il quadro normativo fornito da Bruxelles II-bis ha per molti anni garantito la necessaria certezza del diritto in un campo giuridico altrmenti molto complesso. Ciò ha consentito decisioni rapide su questioni che impattano enormemente la vita sia dei bambini (che non rimangono bambini per sempre) che dei loro genitori. Nei casi di protezione dei minori, Bruxelles II-bis fornisce una serie di meccanismi per l'esercizio di misure protettive e il efficiente trasferimento da uno Stato membro all'altro della giuridizione sostanziale sul caso.

Ancora una volta, in caso di No-deal Brexit, il governo propone che il regolamento UE venga abrogato. Il Regno Unito farebbe affidamento ad altri trattati internazionali di cui è parte, tra cui la Convenzione dell'Aia del 1996 sulla responsabilità dei genitori e la protezione dei minori, e ratificherà la Convenzione dell'Aia del 1980 sul rapimento internazionale di minori. Sebbene simili all' attuale regime di Bruxelles II-bis, dette Convenzioni non forniscono però un quadro normative altrettanto organico e completo. Verrà quindi meno la certezza del riconoscimento automatico di decisioni di giudici stranieri e questo porterà a dover ottenere il riconoscimento di dette nella giuridizione in cui si vuole ottenere l' esecuzione del provvedimenti. Tali procedure di riconoscimento saranno lunghe e costose oltre che soggette alle incognite che derivano dall' applicazione di criteri quali il rispetto del diritto essenziale di difesa e la compatibilità della decisione con l' ordine pubblico del foro che deve effettuare la delibazione.

Vi è inoltre la preoccupazione che casi di rapimento di minori non verrano affrontati con la rapidità attualmente consentita da Bruxelles II-bis.

Conseguenze

In caso di No-deal Brexit, le controversie relative alla custodia di figli e rapimento di minori diventranno più complesse e costose.

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