Aggiornamento Giurisprudenziale N. 03 / 2024

FIVELEX Studio Legale e Tributario
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Azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto): l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art.
Italy Finance and Banking
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DIRITTO BANCARIO E FINANZIARIO

Corte di Cassazione, 15 febbraio 2024, n. 4214 – Azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto): l'azione di ripetizione dell'indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c. può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma occorre che il versamento effettuato dal correntista abbia natura solutoria. Diversamente, in caso di versamento avente natura ripristinatoria, il correntista potrà certamente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito della banca, ma, in costanza del rapporto di conto corrente, non può agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.

Corte di Cassazione, 29 febbraio 2024, n. 5369 – Onere della prova del correntista che agisce per la ripetizione dell'indebito: l'onere di provare l'esistenza di una clausola invalida sugli interessi ultralegali come previsti in modo indeterminato secondo gli "usi di piazza" – dedotti dall'attore che agisce in ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. contro la banca – non grava sull'istituto di credito, cui non può essere imputato il mancato deposito del contratto scritto contenente la predetta clausola, ma sull'attore, quale fatto costitutivo della sua pretesa integrato dalla mancanza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati. Tale onere probatorio può essere assolto non soltanto con la produzione del contratto bancario, ma anche dimostrando l'esistenza e il contenuto della predetta clausola mediante altri mezzi di prova.

DIRITTO SOCIETARIO E COMMERCIALE

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4315 – Responsabilità dei sindaci: in tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'articolo 2407, secondo comma, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'articolo 2409 c.c.

DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Corte di Cassazione, 19 febbraio 2024, n. 4322 – giudizio di opposizione alla formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa: ai sensi del combinato disposto degli artt. 99 e 209 l.f., anche nella procedura di formazione dello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa, nel susseguente giudizio di opposizione, l'opponente, a pena di decadenza ex art. 99, co. 2, n. 4), l.f., deve soltanto menzionare nel ricorso avanti al giudice - ed in termini specifici - i documenti di cui intende avvalersi, quali già prodotti nel corso della verifica amministrativa dei crediti innanzi al commissario liquidatore, sicché, in difetto della produzione di uno di essi, il tribunale, in presenza di detto richiamo non generico, deve disporne l'acquisizione dalla documentazione già detenuta dal commissario liquidatore in relazione alla precedente fase di accertamento e al relativo procedimento.

Corte di Cassazione, 28 febbraio 2024, n. 5252 – azione di responsabilità del curatore fallimentare: in tema di azione di responsabilità promossa dal curatore fallimentare ex art. 146 l.f. nei confronti dell'amministratore, l'art. 2486, co. 3, c.c., ai fini della quantificazione del danno cagionato dall'amministratore per aver proseguito l'attività dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, ha positivizzato il criterio del "differenziale dei netti patrimoniali", alla cui stregua il giudice provvederà a liquidare il pregiudizio ogni qualvolta non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l'uso di un diverso criterio più aderente al caso concreto.

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