Con la circolare n. 125 del 9 Agosto 2021 (disponibile qui), l'INPS fornisce un quadro illustrativo e riepilogativo delle tipologie di trattamenti di integrazione salariale allo stato previsti dalla legge, inclusi quelli introdotti dalla normativa emergenziale, nonché istruzioni operative.

Con la citata circolare, l'INPS ricorda innanzitutto che:

  • la possibilità per i datori di lavoro di ricorrere agli interventi di integrazione salariale con causale "COVID - 19", di cui alla disciplina delineata dal D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 69/2021 (c.d. decreto Sostegni), si è conclusa al 30 Giugno 2021;
  • con il D.L. n. 73/2021 (c.d. decreto Sostegni-bis) e D.L. 99/2021 (abrogato in sede di conversione dalla L. n. 106/2021 che ne ha fatto salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge), sono state introdotte nuove misure in favore dei datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione ordinaria (CIGO), che riducano o sospendano l'attività lavorativa a far data dal 1° Luglio 2021;
  • con il D.L. n. 103/2021 sono state introdotte nuove misure in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro in favore delle imprese, con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

L'INPS quindi fornisce con la citata circolare un quadro riepilogativo dei trattamenti di integrazione salariale allo stato disponibili, di cui si riassumono di seguito i termini principali:

1. CIGS ex art. 40, comma 1, del D.L. n. 73/2021:

fruibile dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO (ad es. imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, ecc.), a prescindere dal numero di dipendenti occupati, dimensioni dell'organico aziendale, che:

  • abbiano subito, nel primo semestre dell'anno 2021, un calo del fatturato di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2019; e
  • abbiano sottoscritto accordi collettivi aziendali, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, di riduzione dell'attività lavorativa dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni-bis (26 maggio 2021), finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività successivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il ricorso a tale strumento di integrazione salariale, che può avere una durata massima di 26 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra la data di entrata in vigore del D.L. n. 73/2021 (26 maggio 2021) e il 31 Dicembre 2021, è esente dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

2. CIGO e CIGS ex art. 40, comma 3, del D.L. n. 73/2021:

fruibile dai datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, nonché quelli appartenenti al settore industriale che, in relazione al requisito occupazionale (media superiore ai 15 dipendenti nel semestre precedente la richiesta di intervento), rientrano nel campo di applicazione della CIGS.

Il ricorso a tali strumenti di integrazione salariale, la cui disciplina è quella di cui al D.Lgs. n. 148/2015, può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 28 Giugno o 1° Luglio 2021 (a seconda dei casi) e fino al 31 Dicembre 2021 ed è esente dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del citato decreto legislativo.

Per l'intera durata dei citati trattamenti di integrazione salariale autorizzati, resta in vigore la disciplina attualmente vigente sul "divieto dei licenziamenti" e quindi resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991, restano sospese quelle pendenti alla data del 23 febbraio 2020 e restano altresì sospese la facoltà di recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. n. 604/1966 e le procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966 in corso, salve le ipotesi eccezionali previste dall'art. art. 40, comma 5, D.L. n. 73/2021.

3. CIGS ex art. 40-bis del D.L. n. 73/2021:

fruibile dai datori di lavoro indicati al punto 1 di cui sopra, che, avendo raggiunto i limiti massimi di durata complessiva dei trattamenti nel quinquennio mobile - come stabiliti dall'art. 4 e dall'art. 22, comma 5, del D.Lgs. n. 148/15 - non possono accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CIGO/CIGS) di cui al medesimo decreto legislativo.

Il ricorso a tale strumento di integrazione salariale, che può avere una durata massima di 13 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 1° Luglio 2021 fino al 31 Dicembre 2021, è esente dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l'intera durata del citato trattamento di integrazione salariale autorizzato, resta in vigore la disciplina attualmente vigente sul "divieto dei licenziamenti" e quindi resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991, restano sospese quelle pendenti alla data del 23 Febbraio 2020 e restano altresì sospese la facoltà di recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. n. 604/1966 e le procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966 in corso, salve le ipotesi eccezionali previste dall'art. 40 bis, comma 3, D.L. n. 73/2021.

4. CIGS ex art. 45 del D.L. n. 73/2021 (i.e. proroga della CIGS per cessazione di attività in favore di aziende con particolare rilevanza strategica):

fruibile da parte di aziende con "particolare rilevanza strategica" che cessino l'attività produttiva (qualora le attività necessarie al completamento del processo di cessazione aziendale avviato e alla salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità), previa stipula di un accordo aziendale in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico e della Regione interessata.

Il ricorso alla proroga di tale strumento di integrazione salariale, che può avere una durata massima di 6 mesi fruibili nel periodo ricompreso tra il 26 Maggio 2021 al 31 Dicembre 2021, consente l'accesso alle misure e agli esoneri contributivi di cui all'art. 43-bis del D.L. n. 109/2018 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 103/2021).

5. CIGS ex art. 50-bis, comma 1, del D.L. n. 73/2021 (i.e. proroga della CIGS per cessazione di attività in favore di aziende del settore aereo ai sensi dell'art. 94, commi 2 e 2 bis, del D.L. 18/2020):

fruibile dalle aziende operanti nel settore aereo, in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) e dai titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'Ente nazionale dell'aviazione civile, che abbiano cessato l'attività produttiva nel corso dell'anno 2020, in via eccezionale e previo accordo presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo economico, del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili e delle Regioni interessate.

Il ricorso alla proroga di tale strumento di integrazione salariale, può avere una durata massima di 6 mesi fruibili nel periodo ricompreso tra il 30 Giugno 2021 e il 31 Dicembre 2021.

6. CIGO Covid ex art. 50-bis, comma 2, del D.L. n. 73/2021:

fruibile dai datori di lavoro appartenenti ai settori delle industrie tessili, confezione di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e fabbricazione di articoli in pelle e simili.

Il ricorso a tale strumento di integrazione salariale, che può avere una durata massima di 17 settimane fruibili nel periodo ricompreso tra il 1° Luglio 2021 fino al 31 Ottobre 2021, è esente dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per i datori di lavoro sopra indicati, fino al 31 Ottobre 2021 resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991, restano sospese quelle pendenti alla data del 23 Febbraio 2020 e restano altresì sospese la facoltà di recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. n. 604/1966 e le procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966 in corso, salve le ipotesi eccezionali previste dall'art. art. 50 bis, comma 5, D.L. n. 73/2021.

7. CIGO Covid ex art. 3 del D.L. n. 103/2021:

fruibile da datori di lavoro con un numero di dipendenti non inferiore a mille unità, che - secondo quanto previsto dell'art. 1 del D.L. n. 207/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 231/2012 - gestiscano almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, i quali sospendano o riducano la attività lavorativa per eventi riconducibili alla emergenza epidemiologica.

Il ricorso a tale strumento di integrazione salariale, che può avere una durata massima di 13 settimane fruibili fino al 31 Dicembre 2021, avvenire in continuità rispetto ai trattamenti previsti dal D.L. n. 41/2021 ed essere richiesta anche da coloro che abbiano già in corso una CIGS (che verrà sospesa per la durata del trattamento in questione), è esente dal pagamento del contributo addizionale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Per l'intera durata del citato trattamento di integrazione salariale autorizzato, resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo ex art. 4 e 24 L. n. 223/1991, restano sospese quelle pendenti alla data del 23 Febbraio 2020 e restano altresì sospese la facoltà di recedere dai rapporti di lavoro per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della L. n. 604/1966 e le procedure ex art. 7 della L. n. 604/1966 in corso, salve le ipotesi eccezionali previste dall'art. art. 3, comma 3, D.L. n. 73/2021.

La citata circolare, infine, fornisce indicazioni sia in merito ai finanziamenti di tali ammortizzatori sociali che in merito alle istruzioni operative e procedurali per farvi ricorso nonché al meccanismo dei conguagli con i contributi INPS.

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