Il Decreto del 5 Luglio 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, dà attuazione al Fondo per il sostegno delle "grandi imprese" in difficoltà finanziaria a causa della crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto (disponibile qui) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 3 Agosto 2021 e definisce i criteri, le modalità e le condizioni per l'accesso all'intervento. Il Fondo, istituito dall'art. 37 del Decreto Legge n. 41/2021 e rifinanziato dall'art. 24, comma 1 del Decreto Legge n. 73/2021, mette a disposizione 400 milioni di euro per l'anno 2021 e sarà gestito da Invitalia.

Possono beneficiare degli interventi del Fondo le "grandi imprese" – ossia in sostanza quelle che occupino almeno 250 dipendenti e generino un fatturato pari ad almeno 50 milioni di euro - che, alla data di presentazione della domanda, si trovino nelle seguenti condizioni:

  • versino in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19;
  • presentino prospettive di ripresa dell'attività;
  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
  • abbiano sede legale e operativa ubicata sul territorio nazionale;
  • non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
  • abbiano restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Possono altresì beneficiare dell'intervento del Fondo le  imprese in amministrazione straordinaria che occupino un numero non inferiore a 200 dipendenti da almeno un anno. Sono invece escluse alcune categorie, tra cui le imprese operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo.

Il Fondo opera concedendo prestiti agevolati, legati a piani di rilancio che devono essere allegati alla domanda e contenere, tra l'altro, informazioni in circa:

  • la situazione di temporanea difficoltà finanziaria, con indicazione delle sue cause connesse o aggravate dalla crisi economica scaturita dal diffondersi dalla pandemia da Covid-19;
  • le azioni che si intendono porre in essere per sostenere la ripresa o la continuità dell'attività;
  • i fabbisogni e i tempi previsti per l'attuazione delle predette azioni, con indicazione specifica delle finalità di utilizzo del finanziamento;
  • le ulteriori azioni che si intendono intraprendere ai fini di una eventuale operazione di ristrutturazione aziendale, ivi inclusi la cessione dell'impresa o di suoi asset a soggetti industriali o finanziari.

I finanziamenti potranno avere una durata massima di cinque anni e potranno essere concessi entro il 31 Dicembre 2021. Il loro importo non potrà essere superiore, alternativamente, al 25% del fatturato del 2019 o al doppio della spesa salariale annua del 2019 o dell'ultimo esercizio disponibile. L'importo complessivo del finanziamento non può, in ogni caso, essere superiore a 30 milioni di euro per ciascuna impresa richiedente. Nel caso di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi, il predetto limite si applica con riferimento all'intero gruppo.

I finanziamenti concessi dal Fondo dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie a decorrere da 12 mesi successivi alla data di prima erogazione all'impresa, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno. Il Ministero precisa, inoltre, che le imprese possano accedere al Fondo esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso.

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